Art. 2.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé lesive della altrui dignità.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, mantenuto in detenzione o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere

 

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un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
      Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, anche indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
      La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza dell'interessato, nega l'autorizzazione quando accerta che l'azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la privazione della libertà personale può pregiudicare lo svolgimento dell'attività parlamentare. In tale ultimo caso l'esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta la durata del mandato parlamentare.
      Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta.
      I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».